Art. 19 
 
Sostituzione  dell'articolo  14   della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  L'articolo  14  della  legge  provinciale   sulla   valutazione
d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 14 (Durata e proroga dell'efficacia della VIA e dei  titoli
abilitativi compresi nel PAUP). -  1.  Il  provvedimento  di  VIA  ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto  dei  tempi  previsti  per  la
realizzazione del progetto nonche' dell'eventuale proposta  formulata
dal proponente  e  inserita  nella  documentazione  a  corredo  della
domanda di PAUP. 
  2. Scaduto il termine di efficacia del provvedimento di  VIA  senza
che il progetto sia  stato  realizzato,  il  procedimento  dev'essere
integralmente rinnovato, fatta salva la concessione, su  istanza  del
proponente,  di  una  specifica  proroga  da  parte  della  struttura
provinciale competente. 
  3. I titoli abilitativi compresi nel PAUP sono rinnovati, prorogati
o aggiornati con  le  modalita'  previste  dalle  relative  norme  di
settore da parte delle strutture provinciali e delle  amministrazioni
interessate, nell'ambito delle rispettive competenze.»