Art. 19 Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. L'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Durata e proroga dell'efficacia della VIA e dei titoli abilitativi compresi nel PAUP). - 1. Il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo della domanda di PAUP. 2. Scaduto il termine di efficacia del provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dev'essere integralmente rinnovato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di una specifica proroga da parte della struttura provinciale competente. 3. I titoli abilitativi compresi nel PAUP sono rinnovati, prorogati o aggiornati con le modalita' previste dalle relative norme di settore da parte delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze.»