Art. 20 
 
Modificazioni  dell'articolo  15  della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. Nel comma 1  dell'articolo  15  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il provvedimento di
VIA contiene ogni opportuna indicazione per  la  progettazione  e  lo
svolgimento delle attivita' di  controllo  e  di  monitoraggio  degli
impatti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il   proponente   deve
ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis.  Per  la  verifica  dell'ottemperanza  delle   condizioni
ambientali il proponente, nel rispetto dei tempi e  delle  specifiche
modalita' di attuazione stabilite nel provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o nel  provvedimento  di  VIA,  trasmette  in
formato  elettronico  alla  struttura   provinciale   competente   la
documentazione  contenente  gli  elementi  necessari  alla   verifica
dell'ottemperanza  delle  condizioni   ambientali.   L'attivita'   di
verifica e' svolta congiuntamente con le strutture provinciali  e  le
amministrazioni interessate coinvolte nell'adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel  provvedimento  di  VIA.
L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. 
    1-ter. Se la verifica di  ottemperanza  da'  esito  negativo,  la
struttura provinciale competente diffida il proponente  ad  adempiere
entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 16.» 
  3. Nel comma 2  dell'articolo  15  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «In particolare,  se
dalle attivita' indicate  dal  comma  1  risultano  impatti  negativi
ulteriori  e  diversi  o  di  entita'  significativamente   superiore
rispetto a quelli previsti e valutati nel  provvedimento  di  VIA  la
Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri  resi,
puo' modificare il provvedimento e dettare prescrizioni o  condizioni
ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 13, comma 5»  sono
sostituite dalle seguenti: «In particolare,  se  dalle  attivita'  di
verifica risultano impatti negativi ulteriori e diversi o di  entita'
significativamente superiore rispetto a quelli  previsti  e  valutati
nel provvedimento di assoggettabilita' a VIA o nel  provvedimento  di
VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle  condizioni
ambientali da parte del proponente, la Giunta provinciale,  acquisite
informazioni  e  valutati  i  pareri   resi,   puo'   modificare   il
provvedimento e dettare prescrizioni o condizioni ulteriori  rispetto
a quelle indicate dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 13, comma
5, o disporre l'aggiornamento dello SIA e la sua nuova pubblicazione,
assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni». 
  4. Nel comma 3  dell'articolo  15  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «sito internet» sono
sostituite dalle seguenti: «sito istituzionale».