Art. 20 Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attivita' di controllo e di monitoraggio degli impatti» sono sostituite dalle seguenti: «Il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita' di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico alla struttura provinciale competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali. L'attivita' di verifica e' svolta congiuntamente con le strutture provinciali e le amministrazioni interessate coinvolte nell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA. L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. 1-ter. Se la verifica di ottemperanza da' esito negativo, la struttura provinciale competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16.» 3. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «In particolare, se dalle attivita' indicate dal comma 1 risultano impatti negativi ulteriori e diversi o di entita' significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA la Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, puo' modificare il provvedimento e dettare prescrizioni o condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 13, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «In particolare, se dalle attivita' di verifica risultano impatti negativi ulteriori e diversi o di entita' significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, la Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, puo' modificare il provvedimento e dettare prescrizioni o condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 13, comma 5, o disporre l'aggiornamento dello SIA e la sua nuova pubblicazione, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni». 4. Nel comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «sito istituzionale».