Art. 21 
 
Modificazioni  dell'articolo  16  della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. Il comma  1  dell'articolo  16  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Fatte salve  le  competenze  riconosciute  dallo  Stato  agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le strutture provinciali e
le amministrazioni interessate indicate nel provvedimento di VIA o di
verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA  svolgono  le  attivita'   di
controllo previste da questi provvedimenti, in relazione al  rispetto
delle prescrizioni in essi contenute.» 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Se  sono  accertati  inadempimenti  o  violazioni  delle
condizioni ambientali o in caso di modifiche progettuali che  rendono
il progetto difforme rispetto a quello sottoposto al procedimento  di
verifica di assoggettabilita' a VIA o al procedimento per il rilascio
del PAUP, la struttura provinciale  competente  procede,  secondo  la
gravita' delle infrazioni: 
      a) alla diffida, assegnando un termine entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
      b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita'  per
un  tempo  determinato,  se  si  manifesta  il  rischio  di   impatti
ambientali significativi e negativi; 
      c)   alla   revoca   del   provvedimento   di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in  caso  di
reiterate violazioni che determinino  situazioni  di  pericolo  o  di
danno per l'ambiente.» 
  3. Il comma  2  dell'articolo  16  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chi  intraprende  la
realizzazione   di   un   progetto   senza   previa    verifica    di
assoggettabilita' a VIA o senza previo rilascio del PAUP e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento  di
una somma da 35.000 a 100.000 euro.» 
  4. Il comma  3  dell'articolo  16  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Salvo che il fatto costituisca reato,  chi,  pur  essendo  in
possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA  o
del provvedimento di VIA, non ne osserva le condizioni ambientali  e'
soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  consistente  nel
pagamento di una somma da 20.000 a 80.000 euro.» 
  5. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Resta ferma  l'applicazione,  da  parte  delle  strutture
provinciali  e  delle  amministrazioni  interessate,  delle  sanzioni
previste  dalle  norme  di  settore   con   riferimento   ai   titoli
abilitativi, comunque denominati, compresi nel PAUP.» 
  6. Il comma  4  dell'articolo  16  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  In  caso  di  annullamento  in  sede  giurisdizionale  o  in
autotutela del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o
del provvedimento di VIA relativi a un progetto gia' realizzato o  in
corso di realizzazione, la struttura provinciale  competente  assegna
all'interessato  un  termine  entro  il  quale   avviare   un   nuovo
procedimento e puo' consentire la prosecuzione  dei  lavori  o  delle
attivita' a condizione che la  prosecuzione  avvenga  in  termini  di
sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali  o
per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato
all'interessato o quando il nuovo provvedimento di VIA  ha  contenuto
negativo, la struttura provinciale competente dispone la  demolizione
delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della
situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone  i
termini e le modalita'.» 
  7. Il comma  5  dell'articolo  16  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato. 
  8. Nel comma 6  dell'articolo  16  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole:  «Se  il  proponente
non adempie  a  quanto  imposto  dall'autorita'  competente,  secondo
quanto  previsto  dai  commi  4  e  5,  l'autorita'  stessa  provvede
d'ufficio a spese dell'inadempiente» sono sostituite dalle  seguenti:
«Se il proponente  non  adempie  a  quanto  imposto  dalla  struttura
provinciale competente  secondo  quanto  previsto  dal  comma  4,  la
struttura stessa provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente». 
  9. Nel comma 7  dell'articolo  16  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «si osserva la
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale)»  sono
inserite le seguenti: «, con esclusione dell'istituto  del  pagamento
in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge».