Art. 21 Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate indicate nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA svolgono le attivita' di controllo previste da questi provvedimenti, in relazione al rispetto delle prescrizioni in essi contenute.» 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: «1-bis. Se sono accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali o in caso di modifiche progettuali che rendono il progetto difforme rispetto a quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o al procedimento per il rilascio del PAUP, la struttura provinciale competente procede, secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, se si manifesta il rischio di impatti ambientali significativi e negativi; c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.» 3. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi intraprende la realizzazione di un progetto senza previa verifica di assoggettabilita' a VIA o senza previo rilascio del PAUP e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 35.000 a 100.000 euro.» 4. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA, non ne osserva le condizioni ambientali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 80.000 euro.» 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: «3-bis. Resta ferma l'applicazione, da parte delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate, delle sanzioni previste dalle norme di settore con riferimento ai titoli abilitativi, comunque denominati, compresi nel PAUP.» 6. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA relativi a un progetto gia' realizzato o in corso di realizzazione, la struttura provinciale competente assegna all'interessato un termine entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che la prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato o quando il nuovo provvedimento di VIA ha contenuto negativo, la struttura provinciale competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.» 7. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato. 8. Nel comma 6 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Se il proponente non adempie a quanto imposto dall'autorita' competente, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, l'autorita' stessa provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente» sono sostituite dalle seguenti: «Se il proponente non adempie a quanto imposto dalla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dal comma 4, la struttura stessa provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente». 9. Nel comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dell'istituto del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge».