Art. 23 
 
Modificazioni  dell'articolo  22  della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. Al comma  2  dell'articolo  22  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale  2013  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella lettera  a)  le  parole:  «provvedimento  di  VIA»  sono
sostituite dalla seguente: «PAUP»; 
    b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
      «c-bis)  dettare  disposizioni   per   il   coordinamento   dei
procedimenti per il rilascio  dei  titoli  abilitativi  compresi  nel
PAUP,   nonche'   individuare,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 13-quinquies, i provvedimenti di concessione  che  sono
compresi nel PAUP e dettare le  norme  necessarie  per  coordinare  i
relativi procedimenti, anche in  deroga  alle  norme  provinciali  di
settore; 
      c-ter)  dettare  disposizioni  transitorie  per  l'applicazione
della  disciplina  introdotta  dalla  legge  provinciale  concernente
«Modificazioni della legge provinciale  sulla  valutazione  d'impatto
ambientale 2013, concernenti il  procedimento  per  il  rilascio  del
provvedimento  autorizzatorio  unico  provinciale,  di   disposizioni
connesse e della legge provinciale sulle foreste e  sulla  protezione
della natura 2007», e indicare le  disposizioni,  anche  legislative,
che sono abrogate a  decorrere  dalla  data  stabilita  dai  medesimi
regolamenti.»