Art. 23 Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a) le parole: «provvedimento di VIA» sono sostituite dalla seguente: «PAUP»; b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) dettare disposizioni per il coordinamento dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP, nonche' individuare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-quinquies, i provvedimenti di concessione che sono compresi nel PAUP e dettare le norme necessarie per coordinare i relativi procedimenti, anche in deroga alle norme provinciali di settore; c-ter) dettare disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge provinciale concernente «Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007», e indicare le disposizioni, anche legislative, che sono abrogate a decorrere dalla data stabilita dai medesimi regolamenti.»