Art. 25 
 
             Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 
 
  1. Sono abrogati l'articolo 4 e il  comma  8  dell'articolo  7  del
decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015,  n.  9-23/Leg,
concernente «Regolamento di esecuzione  della  legge  provinciale  17
settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione  d'impatto
ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto  ambientale,
e  modificazioni  dei  decreti  del  Presidente  della  Provincia  14
settembre 2006, n. 15-68/Leg, relativo alla valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull'ambiente, 20 dicembre 2012,  n.
25-100/Leg,  relativo  alla  protezione  dall'esposizione   a   campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici,  e  26  novembre  1998,  n.
38-110/Leg, relativo alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti». 
  2. Sono abrogati i commi 3 e 4  dell'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg  concernente
«Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei  procedimenti
riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica». 
  3. Nella lettera m)  del  comma  1  dell'articolo  85  della  legge
provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale  per  il  governo
del  territorio  2015)   le   parole:   «di   valutazione   d'impatto
ambientale,» sono soppresse.