Art. 25 Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 1. Sono abrogati l'articolo 4 e il comma 8 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, concernente «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e modificazioni dei decreti del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, relativo alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, relativo alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti». 2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg concernente «Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica». 3. Nella lettera m) del comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) le parole: «di valutazione d'impatto ambientale,» sono soppresse.