Art. 26 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Ai  procedimenti  di  verifica  di   assoggettabilita'   e   ai
procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore di questa
legge  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni   della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 vigenti prima
della data di entrata in vigore  delle  modificazioni  introdotte  da
questa legge. 
  2.  Le  violazioni  relative  a  provvedimenti   di   verifica   di
assoggettabilita' o di VIA rilasciati entro la  data  di  entrata  in
vigore di questa legge o a progetti per i quali, alla medesima  data,
sono in corso il procedimento di verifica di assoggettabilita'  o  il
procedimento di VIA, o a procedimenti relativi alla modifica  o  alla
proroga dei provvedimenti previsti da questo comma sono sanzionate in
base alla normativa vigente prima della data  di  entrata  in  vigore
delle modificazioni apportate da questa legge.