Art. 26 Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' e ai procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 vigenti prima della data di entrata in vigore delle modificazioni introdotte da questa legge. 2. Le violazioni relative a provvedimenti di verifica di assoggettabilita' o di VIA rilasciati entro la data di entrata in vigore di questa legge o a progetti per i quali, alla medesima data, sono in corso il procedimento di verifica di assoggettabilita' o il procedimento di VIA, o a procedimenti relativi alla modifica o alla proroga dei provvedimenti previsti da questo comma sono sanzionate in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle modificazioni apportate da questa legge.