Art. 3 Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogata. 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «b) verifica di assoggettabilita' a VIA: la verifica attivata allo scopo di valutare, dove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a VIA ai sensi di questa legge;». 3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «c) valutazione dell'impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione degli effetti di un progetto sull'ambiente, che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fomite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, e che si conclude con l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilita' ambientale;». 4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «h) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto secondo quanto previsto dalla normativa statale;». 5. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «j) struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di VIA e di autorizzazioni ambientali;». 6. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «l) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante della struttura provinciale competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA;». 7. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserita la seguente: «l-bis) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante relativa alle caratteristiche del progetto oppure alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA;». 8. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «m) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante che esprime la conclusione della struttura provinciale competente in merito agli impatti significativi e negativi del progetto ed e' compreso nel PAUP definito dalla lettera m-ter);». 9. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite la seguenti: «m-bis) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attivita', o le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonche', dove opportuno, le misure di monitoraggio; m-ter) provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP): il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi, comunque denominati, richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;». 10. Le lettere o), p), r) e s) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogate.