Art. 3 
 
Modificazioni  dell'articolo  2   della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  2  della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogata. 
  2.  La  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  2  della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita
dalla seguente: 
    «b) verifica di assoggettabilita' a  VIA:  la  verifica  attivata
allo scopo di valutare,  dove  previsto,  se  un  progetto  determina
potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve  essere
quindi sottoposto a VIA ai sensi di questa legge;». 
  3.  La  lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  2  della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita
dalla seguente: 
    «c) valutazione dell'impatto ambientale  (VIA):  il  processo  di
valutazione degli effetti di un progetto sull'ambiente, che comprende
l'elaborazione e la presentazione dello studio  d'impatto  ambientale
da parte del  proponente,  lo  svolgimento  delle  consultazioni,  la
valutazione  dello  studio  d'impatto  ambientale,  delle   eventuali
informazioni supplementari fomite dal proponente e degli esiti  delle
consultazioni, e che si conclude con  l'espressione  di  un  giudizio
sulla sua compatibilita' ambientale;». 
  4.  La  lettera  h)  del  comma  1  dell'articolo  2  della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita
dalla seguente: 
    «h) studio preliminare ambientale: documento  da  presentare  per
l'avvio del procedimento di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto  e  sui
suoi probabili effetti significativi sull'ambiente,  redatto  secondo
quanto previsto dalla normativa statale;». 
  5.  La  lettera  j)  del  comma  1  dell'articolo  2  della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita
dalla seguente: 
    «j) struttura provinciale competente:  la  struttura  provinciale
competente in materia di VIA e di autorizzazioni ambientali;». 
  6.  La  lettera  l)  del  comma  1  dell'articolo  2  della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita
dalla seguente: 
    «l) provvedimento di verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA:  il
provvedimento motivato, obbligatorio  e  vincolante  della  struttura
provinciale competente che conclude il procedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA;». 
  7. Dopo la lettera l) del  comma  1  dell'articolo  2  della  legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013  e'  inserita
la seguente: 
    «l-bis) condizione ambientale del provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita'  a  VIA:  prescrizione  vincolante  relativa   alle
caratteristiche del progetto oppure alle misure previste per  evitare
o   prevenire   impatti   ambientali   significativi   e    negativi,
eventualmente associata al  provvedimento  negativo  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA;». 
  8.  La  lettera  m)  del  comma  1  dell'articolo  2  della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita
dalla seguente: 
    «m) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio
e vincolante che esprime la conclusione della  struttura  provinciale
competente in  merito  agli  impatti  significativi  e  negativi  del
progetto ed e' compreso nel PAUP definito dalla lettera m-ter);». 
  9. Dopo la lettera m) del  comma  1  dell'articolo  2  della  legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite
la seguenti: 
    «m-bis)  condizione  ambientale   del   provvedimento   di   VIA:
prescrizione vincolante eventualmente associata al  provvedimento  di
VIA che definisce i requisiti per la  realizzazione  del  progetto  o
l'esercizio delle  relative  attivita',  o  le  misure  previste  per
evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare  gli  impatti
ambientali significativi  e  negativi  nonche',  dove  opportuno,  le
misure di monitoraggio; 
    m-ter) provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP):  il
provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante  che  comprende  il
provvedimento di VIA e i  titoli  abilitativi,  comunque  denominati,
richiesti dal proponente in quanto  necessari  alla  realizzazione  e
all'esercizio del progetto;». 
  10. Le lettere o), p), r) e s) del comma 1  dell'articolo  2  della
legge provinciale sulla valutazione d'impatto  ambientale  2013  sono
abrogate.