Art. 4 Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. L'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Ambito di applicazione e valutazione preliminare). - 1. Questa legge si applica ai progetti che devono essere sottoposti a VIA o al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ai sensi della normativa statale. 2. Questa legge si applica anche ai progetti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale che prevedono l'applicazione della normativa provinciale in materia d'impatto ambientale, compreso l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). 3. Il proponente puo' chiedere alla struttura provinciale competente una valutazione preliminare, trasmettendo adeguati elementi informativi sul progetto, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. La struttura provinciale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se il progetto dev'essere assoggettato a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA. Questo comma si applica anche quando sono necessarie modifiche, estensioni o adeguamenti di progetti gia' sottoposti a VIA.»