Art. 4 
 
Sostituzione  dell'articolo   3   della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. L'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto
ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Ambito di applicazione e valutazione preliminare). -  1.
Questa legge si applica ai progetti che devono  essere  sottoposti  a
VIA o al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ai sensi
della normativa statale. 
    2. Questa legge si  applica  anche  ai  progetti  riservati  alla
competenza della Provincia dalle norme di  attuazione  dello  Statuto
speciale che prevedono l'applicazione della normativa provinciale  in
materia d'impatto ambientale, compreso l'articolo 19-bis del  decreto
del Presidente della Repubblica 22  marzo  1974,  n.  381  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche). 
    3.  Il  proponente  puo'  chiedere  alla  struttura   provinciale
competente  una  valutazione   preliminare,   trasmettendo   adeguati
elementi informativi sul progetto, al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare.  La  struttura  provinciale  competente,  entro
trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta  di  valutazione
preliminare,   comunica   al   proponente   l'esito   delle   proprie
valutazioni, indicando  se  il  progetto  dev'essere  assoggettato  a
verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA. Questo comma si  applica
anche quando sono necessarie modifiche, estensioni o  adeguamenti  di
progetti gia' sottoposti a VIA.»