Art. 6 
 
Modificazioni  dell'articolo  5   della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  La  rubrica  dell'articolo  5  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita  dalla  seguente:
«Verifica di assoggettabilita' a VIA». 
  2. Il  comma  1  dell'articolo  5  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il proponente presenta alla struttura provinciale  competente
domanda  per  l'attivazione   del   procedimento   di   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, allegando, in formato elettronico su  idoneo
supporto, il progetto preliminare, lo studio  preliminare  ambientale
redatto in conformita' a quanto previsto dalla disciplina  statale  e
copia della ricevuta di avvenuto  pagamento  degli  oneri  istruttori
previsti dall'articolo 20. Resta salva la facolta' del proponente  di
attivare direttamente il procedimento per il  rilascio  del  PAUP  se
rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.» 
  3. Al  comma  2  dell'articolo  5  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale  2013  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le  parole:  «nell'albo  dei  comuni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'albo telematico dei comuni»; 
    b)  le   parole:   «l'autorita'   competente   all'adozione   del
provvedimento di verifica di assoggettabilita'» sono sostituite dalle
seguenti:  «la  struttura  provinciale  competente  all'adozione  del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA»; 
    c) dopo le parole «progetto preliminare e lo  studio  preliminare
ambientale» sono inserite le seguenti: «, relativi a procedimenti  di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti e conclusi,»; 
    d) le parole: «sito internet»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sito istituzionale»; 
    e) alla fine del comma sono inserite  le  parole:  «La  struttura
provinciale  competente  comunica  per  via  telematica  a  tutte  le
amministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della  documentazione  nel  sito
istituzionale della Provincia.» 
  4. Il  comma  5  dell'articolo  5  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «5. La  struttura  provinciale  competente,  tenuto  conto  delle
osservazioni, dei pareri e delle valutazioni tecniche pervenuti e, se
del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli  effetti
sull'ambiente,  effettuate  in  base  ad  altre  normative   europee,
nazionali o  provinciali,  verifica  se  il  progetto  puo'  produrre
effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere,  per
la loro precisa individuazione e valutazione e  per  l'individuazione
delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e  lo
svolgimento della VIA. L'esame del progetto e' effettuato  applicando
i criteri definiti dalla normativa statale vigente.» 
  5. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Se e' necessario integrare la documentazione  presentata,
la  struttura  provinciale  competente  puo',  per  una  sola  volta,
richiedere chiarimenti e  integrazioni  al  proponente  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3. In tal  caso,
il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro  e
non  oltre  i  successivi   quarantacinque   giorni.   La   struttura
provinciale competente, su richiesta motivata  del  proponente,  puo'
concedere la sospensione del predetto  termine  per  un  periodo  non
superiore a  novanta  giorni.  Se  il  proponente  non  trasmette  la
documentazione richiesta entro il termine  stabilito  la  domanda  e'
respinta.» 
  6. Il  comma  6  dell'articolo  5  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «6. La struttura provinciale competente adotta  il  provvedimento
di verifica di assoggettabilita' a VIA  entro  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine  previsto  dal  comma  3  o,  in  caso  di
richiesta di integrazione o  chiarimenti,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della documentazione integrativa.  In  casi  eccezionali,
relativi  alla  natura,  alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle
dimensioni del progetto, la  struttura  provinciale  competente  puo'
prorogare il termine per l'adozione del  provvedimento  di  verifica,
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; in
tal   caso,   la   struttura    provinciale    competente    comunica
tempestivamente  per  iscritto   al   proponente   le   ragioni   che
giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista
l'adozione del provvedimento. Se il progetto non ha impatti  negativi
e significativi sull'ambiente il provvedimento  di  verifica  dispone
l'esclusione dello svolgimento della VIA e puo' stabilire,  anche  su
proposta del proponente, eventuali prescrizioni, condizioni  e  forme
di mitigazione degli impatti; se il progetto dev'essere sottoposto  a
VIA il provvedimento definisce la portata e il livello  di  dettaglio
delle informazioni da includere nello SIA.» 
  7. Nel comma  7  dell'articolo  5  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il procedimento  si
estingue  anche  se  il  proponente  non  deposita  le   integrazioni
richieste  entro  il  termine  fissato  dalla  struttura  provinciale
competente.» sono soppresse. 
  8. Alla fine del comma 8 dell'articolo 5  della  legge  provinciale
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le  parole:
«Nel  sito  istituzionale  della   Provincia   sono   tempestivamente
pubblicati dalla struttura  provinciale  competente  anche  tutta  la
documentazione  afferente  al   procedimento,   i   risultati   delle
consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni  e  i
pareri.»