Art. 6 Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «Verifica di assoggettabilita' a VIA». 2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale redatto in conformita' a quanto previsto dalla disciplina statale e copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20. Resta salva la facolta' del proponente di attivare direttamente il procedimento per il rilascio del PAUP se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.» 3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «nell'albo dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo telematico dei comuni»; b) le parole: «l'autorita' competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA»; c) dopo le parole «progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale» sono inserite le seguenti: «, relativi a procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti e conclusi,»; d) le parole: «sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «sito istituzionale»; e) alla fine del comma sono inserite le parole: «La struttura provinciale competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia.» 4. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «5. La struttura provinciale competente, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni tecniche pervenuti e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente, effettuate in base ad altre normative europee, nazionali o provinciali, verifica se il progetto puo' produrre effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e lo svolgimento della VIA. L'esame del progetto e' effettuato applicando i criteri definiti dalla normativa statale vigente.» 5. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: «5-bis. Se e' necessario integrare la documentazione presentata, la struttura provinciale competente puo', per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. La struttura provinciale competente, su richiesta motivata del proponente, puo' concedere la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a novanta giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda e' respinta.» 6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «6. La struttura provinciale competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 o, in caso di richiesta di integrazione o chiarimenti, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, la struttura provinciale competente puo' prorogare il termine per l'adozione del provvedimento di verifica, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; in tal caso, la struttura provinciale competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il provvedimento di verifica dispone l'esclusione dello svolgimento della VIA e puo' stabilire, anche su proposta del proponente, eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; se il progetto dev'essere sottoposto a VIA il provvedimento definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA.» 7. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il procedimento si estingue anche se il proponente non deposita le integrazioni richieste entro il termine fissato dalla struttura provinciale competente.» sono soppresse. 8. Alla fine del comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «Nel sito istituzionale della Provincia sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente anche tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri.»