Art. 7 Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. La rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita dalla seguente: «Consultazione preliminare». 2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «1. Prima della presentazione della domanda di rilascio del PAUP il proponente ha la facolta' di chiedere alla struttura provinciale competente una fase di consultazione, per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA, le metodologie da adottare per la sua redazione e per identificare eventuali atti presupposti necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto o elementi preclusivi derivanti dalla pianificazione territoriale o da vincoli presenti nell'area interessata. A tal fine presenta alla struttura provinciale competente la domanda di consultazione preliminare, allegando, in formato elettronico, una proposta progettuale, lo studio preliminare ambientale e una relazione che illustra, sulla base degli impatti ambientali attesi, il piano di lavoro per la redazione dello SIA, nonche' una relazione sulla conformita' del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. La struttura provinciale competente pubblica un avviso nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati e pubblica la documentazione nel sito istituzionale. Chiunque puo' presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso.» 3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «La struttura provinciale competente, in particolare:» . 4. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «4. Per l'acquisizione degli elementi necessari ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi cui partecipano le strutture provinciali competenti, le amministrazioni interessate e il proponente. La struttura provinciale competente puo' disporre la visita dei luoghi, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2. La struttura provinciale competente conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 1.»