Art. 7 
 
Modificazioni  dell'articolo  6   della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  La  rubrica  dell'articolo  6  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituita  dalla  seguente:
«Consultazione preliminare». 
  2. Il  comma  1  dell'articolo  6  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Prima della presentazione della domanda di rilascio del  PAUP
il proponente ha la facolta' di chiedere alla  struttura  provinciale
competente una fase  di  consultazione,  per  definire  gli  elementi
essenziali che devono essere contenuti nel progetto,  il  livello  di
dettaglio delle informazioni da includere nello SIA,  le  metodologie
da adottare per la sua redazione e per  identificare  eventuali  atti
presupposti necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto
o elementi preclusivi derivanti dalla pianificazione  territoriale  o
da vincoli presenti nell'area interessata. A tal fine  presenta  alla
struttura  provinciale  competente  la   domanda   di   consultazione
preliminare,  allegando,  in  formato   elettronico,   una   proposta
progettuale, lo studio preliminare ambientale  e  una  relazione  che
illustra, sulla base degli impatti ambientali  attesi,  il  piano  di
lavoro per la  redazione  dello  SIA,  nonche'  una  relazione  sulla
conformita'   del   progetto   agli   strumenti   di   pianificazione
territoriale  e  urbanistica.  La  struttura  provinciale  competente
pubblica un avviso nell'albo della Provincia e  nell'albo  telematico
dei comuni territorialmente interessati e pubblica la  documentazione
nel sito istituzionale. Chiunque puo' presentare proprie osservazioni
scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e  valutativi,  entro  il  termine  di
venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso.» 
  3. L'alinea del comma 2 dell'articolo  6  della  legge  provinciale
sulla  valutazione  d'impatto  ambientale  2013  e'  sostituito   dal
seguente: «La struttura provinciale competente, in particolare:» . 
  4. Il  comma  4  dell'articolo  6  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Per l'acquisizione  degli  elementi  necessari  ai  fini  del
comma 1 la struttura provinciale competente convoca una conferenza di
servizi cui  partecipano  le  strutture  provinciali  competenti,  le
amministrazioni interessate e il proponente. La struttura provinciale
competente  puo'  disporre  la  visita  dei  luoghi,  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  11,  comma  2.  La   struttura   provinciale
competente conclude  il  procedimento  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 1.»