Art. 8 Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «1. Lo SIA e' redatto, a cura e spese del proponente, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline a esso afferenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale e sulla base del parere espresso dalla struttura provinciale competente a seguito della fase di consultazione disciplinata dall'articolo 6, se attivata.» 2. I commi 2, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.