Art. 8 
 
Modificazioni  dell'articolo  7   della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. Il  comma  1  dell'articolo  7  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Lo SIA e' redatto, a cura e spese del proponente, da  esperti
in materia ambientale specificamente competenti  nelle  discipline  a
esso afferenti, secondo quanto previsto  dalla  normativa  statale  e
sulla base del parere espresso dalla struttura provinciale competente
a seguito della fase di consultazione disciplinata  dall'articolo  6,
se attivata.» 
  2. I commi 2, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.