Art. 2 Principi e finalita' 1. L'attivita' disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della liberta' di iniziativa economica privata ed e' regolamentata in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei principi della normativa statale in materia. 2. La presente legge persegue le seguenti finalita': a) salvaguardare la liberta' d'impresa, la libera circolazione delle merci, la concorrenza e la trasparenza del mercato; b) semplificare gli adempimenti amministrativi per l'esercizio delle attivita' commerciali; c) tutelare il consumatore/la consumatrice, con particolare riguardo alla trasparenza dei prezzi, alla sicurezza dei prodotti e all'aggiornamento professionale degli operatori; d) promuovere e salvaguardare la crescita sostenibile e integrata del sistema commerciale con particolare riguardo al commercio di prodotti regionali; e) salvaguardare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, con particolare riferimento al mantenimento degli esercizi di vicinato; f) promuovere il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese e del servizio di vicinato, dei mercati di interesse storico e di tradizione locale, nonche' dei centri commerciali naturali; g) valorizzare sotto ogni aspetto il lavoro nel contesto socio-culturale del territorio provinciale, anche per quanto concerne il riposo domenicale e festivo, promuovendo la massima conciliabilita' tra i tempi di lavoro e quelli dedicati all'attivita' di assistenza e cura, alla formazione personale, alle relazioni sociali e al benessere personale, anche al fine di garantire la vivibilita' e la funzione sociale/aggregativa dei centri abitati; h) garantire la sostenibilita' territoriale e ambientale nonche' il risparmio di suolo, privilegiando il recupero e la riqualificazione di aree o strutture inutilizzate e dismesse.