Art. 4 
 
                     Pianificazione territoriale 
 
  1. Nelle zone residenziali l'attivita' commerciale e' esercitata in
conformita' alla presente legge. 
  2. La pianificazione territoriale delle  attivita'  commerciali  di
cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) ed  e),  svolte  in  zone
destinate agli insediamenti produttivi, e' effettuata in  conformita'
alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,
e alla presente legge. 
  3. L'esercizio delle attivita'  commerciali  nelle  zone  di  verde
agricolo, alpino e bosco, avviene in conformita' e nei limiti di  cui
alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,
e alla presente legge. 
  4.  Nelle  zone  di  recupero  di  cui  all'art.  52  della   legge
provinciale  11  agosto  1997,  n.  13,   e   successive   modifiche,
l'esercizio del commercio al dettaglio e'  ammesso  anche  in  deroga
agli articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o  al  piano
di recupero per l'intera cubatura. In  questo  caso  la  destinazione
urbanistica puo' essere modificata in  «commercio  al  dettaglio»  ai
sensi dell'articolo 75, comma 2, lettera c), della legge  provinciale
11 agosto 1997, n. 13, e successive  modifiche.  Cessata  l'attivita'
commerciale, la destinazione urbanistica puo' essere cambiata solo in
quella originale, nel rispetto delle quote previste per tale zona. 
  5. Nelle  zone  residenziali  di  completamento  e  nelle  zone  di
espansione il commercio al dettaglio e' ammesso nei  limiti  previsti
dagli articoli 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e  successive  modifiche.  Nelle  zone  di  espansione,  al   momento
dell'inoltro  della  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
(SCIA) o della domanda di autorizzazione per  l'avvio  dell'attivita'
commerciale, almeno  il  50  per  cento  della  cubatura  complessiva
ammissibile nella zona deve essere gia' realizzato e destinato a fini
abitativi; in alternativa, la SCIA o  la  domanda  di  autorizzazione
puo' essere presentata se nella zona oltre il 50 per cento delle aree
e' destinato all'edilizia agevolata e il 100 per cento della cubatura
dell'edilizia non agevolata e' gia' stato realizzato. 
  6. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare  interesse
del proprio  territorio,  i  comuni  possono  sottoporre  l'attivita'
commerciale  a  particolari   limitazioni   e   prescrizioni,   anche
individuando attivita' o merceologie incompatibili con le esigenze di
tutela e con la natura delle aree.