Art. 5 Sportello unico per le attivita' produttive 1. Lo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), di cui all'art. 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, costituisce l'unico strumento a disposizione dei richiedenti per quanto concerne i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge.