Art. 5 
 
             Sportello unico per le attivita' produttive 
 
  1. Lo Sportello unico per le attivita' produttive  (SUAP),  di  cui
all'art. 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8,  costituisce
l'unico strumento a disposizione dei richiedenti per quanto  concerne
i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge.