Art. 3 Beneficiari 1. Beneficiari della concessione di un rimborso sono gli studenti e le studentesse con un'invalidita' civile ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, di almeno il 74%, con cecita' civile o sordita' e che, per il conseguimento di un titolo/grado accademico, frequentano istituzioni universitarie o scuole ed istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore con sede nel territorio nazionale od in paesi dell'area culturale tedesca (denominate in seguito «universita'»).