Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Beneficiari della concessione di un rimborso sono gli studenti e
le  studentesse  con  un'invalidita'  civile  ai  sensi  della  legge
provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, di  almeno
il 74%, con cecita' civile o sordita' e che, per il conseguimento  di
un titolo/grado accademico, frequentano istituzioni  universitarie  o
scuole ed istituti del sistema di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore con sede nel territorio nazionale  od  in  paesi  dell'area
culturale tedesca (denominate in seguito «universita'»).