Art. 8 Merito di studio da conseguire 1. Gli studenti/Le studentesse devono conseguire almeno il 40% del numero di crediti formativi richiesto nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie (le frazioni vengono arrotondate per difetto da 0 a 0,50 e per eccesso da 0,51) e cioe': a) per il primo anno di studio (1° o 2° semestre): possesso del diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturita') o di un titolo di studio conseguito all'estero ad esso equiparato. Con questo merito di studio, anche in caso di passaggio ad un altro corso di studio, la borsa di studio puo' essere richiesta al massimo due volte; b) per il secondo anno di studio (3° o 4° semestre): 10 ECTS; c) per il terzo anno di studio (5° o 6° semestre): 32 ECTS; d) per il quarto anno di studio (7° o 8° semestre): 54 ECTS; e) ulteriori 18 ECTS per ogni anno di studio aggiuntivo; f) per l'ultimo anno di studio: in alternativa al merito di studio di cui alle lettere precedenti, e' possibile presentare domanda con il merito di studio «Inizio della tesi di laurea» se alla data di presentazione della domanda sono gia' stati fissati per iscritto l'argomento ed il nome del relatore/della relatrice della tesi di laurea. 2. Non e' ammissibile l'accredito dei punti bonus previsti nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie.