(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia SO38 del 18 dicembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'articolo  5,  primo  comma,  punto  n.  16,  dello
statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), la presente legge definisce le
norme in materia  di  pianificazione  e  programmazione  sanitaria  e
sociosanitaria del Servizio sanitario  regionale,  nel  rispetto  dei
principi di cui al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),  e  di  cui  al
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti
tra  Servizio   sanitario   nazionale   ed   universita',   a   norma
dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998,  n.  419),  nonche'  in
attuazione dei livelli essenziali di  assistenza  definiti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo  n. 502/1992,  in
coerenza  agli  standard  qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera  definiti  ai  sensi
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e in  coerenza  al  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.