Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge, in coerenza con  le  finalita'  di  cui  alla
legge regionale 17 dicembre 2018,  n.  27  (Assetto  istituzionale  e
organizzativo del Servizio sanitario regionale), e per la piu'  ampia
valorizzazione dei sistemi  integrati  di  assistenza  alla  persona,
persegue, in particolare: 
    a) la valorizzazione della centralita' della persona,  del  ruolo
della famiglia e della rete di supporto familiare; 
    b) l'orientamento del Servizio  sanitario  regionale  al  governo
della domanda ispirato all'appropriatezza, alla sicurezza delle  cure
e alla medicina di iniziativa; 
    c) l'equita' e l'omogeneita' di accesso all'assistenza assicurata
dalle strutture sanitarie e sociosanitarie nell'ambito  della  libera
scelta consapevole e responsabile delle persone; 
    d) l'accrescimento della partecipazione consapevole delle persone
ai corretti stili di vita e ai percorsi di prevenzione, di  diagnosi,
di cura,  di  terapia,  di  riabilitazione  e  di  assistenza,  anche
attraverso forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice  del  Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge  6
giugno 2016, n.106); 
    e) la  realizzazione  della  rete  dell'offerta  dei  servizi  di
assistenza nel  riconoscimento  del  principio  della  sussidiarieta'
orizzontale; 
    f) lo sviluppo di logiche e meccanismi di presa in carico in  una
prospettiva di integrazione clinico-assistenziale e sociosanitaria; 
    g) la permanenza del cittadino  nel  proprio  contesto  di  vita,
anche attraverso la riduzione dell'istituzionalizzazione  di  minori,
anziani,  persone  con  disabilita'  e  la  promozione  di  forme  di
domiciliarita' innovative; 
    h) la promozione delle competenze e della  formazione  permanente
delle risorse  umane,  in  coerenza  con  le  linee  strategiche  del
Servizio sanitario regionale e con le linee di efficacia; 
    i) il  coordinamento  delle  politiche  sanitarie,  ambientali  e
pianificatorie, al fine di  raggiungere  effettivi  miglioramenti  in
termini di benessere e qualita' della vita dei cittadini; 
    j) la sostenibilita' economica del Servizio  sanitario  regionale
attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente  delle  risorse
strutturali  e  delle  competenze  professionali,  nonche'   l'idonea
assegnazione delle risorse; 
    k) l'equita' in salute  in  modo  da  assicurare  la  parita'  di
accesso di tutti i cittadini al sistema sanitario regionale; 
    l) lo sviluppo  di  un  sistema  salute  integrato  affinche'  la
Regione Friuli-Venezia Giulia possa diventare  punto  di  riferimento
nazionale e internazionale nell'attuare in modo innovativo la  salute
in tutte le politiche. 
  2. Le finalita' di cui al comma 1 sono attuate con gradualita'.