Art. 2 Finalita' 1. La presente legge, in coerenza con le finalita' di cui alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), e per la piu' ampia valorizzazione dei sistemi integrati di assistenza alla persona, persegue, in particolare: a) la valorizzazione della centralita' della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare; b) l'orientamento del Servizio sanitario regionale al governo della domanda ispirato all'appropriatezza, alla sicurezza delle cure e alla medicina di iniziativa; c) l'equita' e l'omogeneita' di accesso all'assistenza assicurata dalle strutture sanitarie e sociosanitarie nell'ambito della libera scelta consapevole e responsabile delle persone; d) l'accrescimento della partecipazione consapevole delle persone ai corretti stili di vita e ai percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura, di terapia, di riabilitazione e di assistenza, anche attraverso forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106); e) la realizzazione della rete dell'offerta dei servizi di assistenza nel riconoscimento del principio della sussidiarieta' orizzontale; f) lo sviluppo di logiche e meccanismi di presa in carico in una prospettiva di integrazione clinico-assistenziale e sociosanitaria; g) la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita, anche attraverso la riduzione dell'istituzionalizzazione di minori, anziani, persone con disabilita' e la promozione di forme di domiciliarita' innovative; h) la promozione delle competenze e della formazione permanente delle risorse umane, in coerenza con le linee strategiche del Servizio sanitario regionale e con le linee di efficacia; i) il coordinamento delle politiche sanitarie, ambientali e pianificatorie, al fine di raggiungere effettivi miglioramenti in termini di benessere e qualita' della vita dei cittadini; j) la sostenibilita' economica del Servizio sanitario regionale attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze professionali, nonche' l'idonea assegnazione delle risorse; k) l'equita' in salute in modo da assicurare la parita' di accesso di tutti i cittadini al sistema sanitario regionale; l) lo sviluppo di un sistema salute integrato affinche' la Regione Friuli-Venezia Giulia possa diventare punto di riferimento nazionale e internazionale nell'attuare in modo innovativo la salute in tutte le politiche. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono attuate con gradualita'.