Art. 3 
 
         Definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali 
 
  1.  Alla  sistemazione  dei  rapporti  finanziari  e   patrimoniali
scaturenti dalle  variazioni  territoriali  previste  dalla  presente
legge si provvede ai sensi dell'art.  11  della  legge  regionale  23
dicembre 2000, n. 30.