Art. 4 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. All'attuazione della  presente  legge  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili   e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  della
Regione.