Art. 2 Quota riservata ai comuni. Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 60/1996 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 60/1996 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Quota riservata ai comuni). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge statale, una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo consolidato nell'anno di riferimento e' destinata ai comuni ove sono ubicati discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto di incenerimento, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. 2. La giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le modalita' per l'individuazione dei comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 1 e per la ripartizione tra gli stessi sulla base dei criteri generali definiti all'art. 3, comma 3 della legge statale, della tipologia impiantistica e dei quantitativi dei rifiuti conferiti. 3. La quota del tributo destinata ai comuni e' assegnata annualmente con deliberazione della giunta regionale successivamente all'adozione annuale del rendiconto, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, tenendo conto degli impianti di discarica e incenerimento di cui all'art. 2, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo.».