Art. 2 
 
       Quota riservata ai comuni. Inserimento dell'art. 4-bis 
                  nella legge regionale n. 60/1996 
 
  1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 60/1996  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 4-bis (Quota riservata ai comuni). - 1. Ai sensi dell'art. 3,
comma 27 della  legge  statale,  una  quota  pari  al  10  per  cento
dell'ammontare  complessivo  del  tributo  consolidato  nell'anno  di
riferimento e' destinata ai comuni  ove  sono  ubicati  discariche  o
impianti di incenerimento senza  recupero  di  energia  e  ai  comuni
limitrofi effettivamente  interessati  dal  disagio  provocato  dalla
presenza della discarica o dell'impianto  di  incenerimento,  per  la
realizzazione di interventi volti  al  miglioramento  ambientale  del
territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti,
allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale  e
alla gestione integrata dei rifiuti urbani. 
  2.  La  giunta  regionale,  con  deliberazione  da  emanarsi  entro
centoventi giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
definisce le modalita' per l'individuazione  dei  comuni  beneficiari
delle risorse di cui al comma 1 e per la ripartizione tra gli  stessi
sulla base dei criteri generali definiti all'art. 3,  comma  3  della
legge statale, della tipologia impiantistica e dei  quantitativi  dei
rifiuti conferiti. 
  3.  La  quota  del  tributo  destinata  ai  comuni   e'   assegnata
annualmente con deliberazione della giunta regionale  successivamente
all'adozione annuale del rendiconto, a decorrere dall'anno  d'imposta
2019, tenendo conto degli impianti di discarica  e  incenerimento  di
cui all'art. 2, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto
del tributo.».