Art. 3 
 
                      Composizione del comitato 
 
  1.  Il  comitato  e'  presieduto   dall'assessore   delegato   alla
definizione e attuazione delle politiche di semplificazione. 
  2. Fanno parte del comitato, in qualita' di componenti  permanenti,
i seguenti soggetti: 
    a) il direttore generale; 
    b) il segretario generale della Giunta regionale; 
    c) il ragioniere generale; 
    d) l'avvocato della Regione; 
    e) il responsabile della trasparenza e  della  prevenzione  della
corruzione dell'amministrazione regionale. 
  3.  Al  fine  di  supportare  il  comitato  nelle  attivita'  volte
all'informatizzazione dei processi partecipa alle sedute del comitato
il Presidente o il direttore generale della societa' in house  Insiel
S.p.a. 
  4.  Fanno  parte  del  comitato,  in  qualita'  di  componenti  non
permanenti,  gli  altri   direttori   centrali   dell'amministrazione
regionale. 
  5. l'assessore convoca, presiede e dirige il comitato e dispone dei
compiti e funzioni anche delegandoli ai componenti permanenti  o  non
permanenti. 
  6. l'assessore puo' sentire,  in  relazione  alle  materie  o  agli
argomenti  di  cui  all'ordine  del  giorno,  gli   altri   dirigenti
dell'amministrazione regionale  o  degli  enti  regionali,  ovvero  i
rappresentanti  delle  categorie  sociali,  economiche  e   sindacali
regionali e nazionali, ovvero le societa' partecipate regionali. 
  7. Il comitato si avvale  del  supporto  tecnico  e  amministrativo
della  Direzione  a  cui  e'  preposto  l'assessore   delegato   alla
definizione e attuazione delle politiche di semplificazione. 
  8. l'assessore, una volta l'anno,  relaziona  la  Giunta  regionale
sulle attivita' programmatiche e sugli obiettivi raggiunti in  ambito
di semplificazione. La relazione viene trasmessa  al  Presidente  del
Consiglio regionale.