Art. 3 Composizione del comitato 1. Il comitato e' presieduto dall'assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione. 2. Fanno parte del comitato, in qualita' di componenti permanenti, i seguenti soggetti: a) il direttore generale; b) il segretario generale della Giunta regionale; c) il ragioniere generale; d) l'avvocato della Regione; e) il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale. 3. Al fine di supportare il comitato nelle attivita' volte all'informatizzazione dei processi partecipa alle sedute del comitato il Presidente o il direttore generale della societa' in house Insiel S.p.a. 4. Fanno parte del comitato, in qualita' di componenti non permanenti, gli altri direttori centrali dell'amministrazione regionale. 5. l'assessore convoca, presiede e dirige il comitato e dispone dei compiti e funzioni anche delegandoli ai componenti permanenti o non permanenti. 6. l'assessore puo' sentire, in relazione alle materie o agli argomenti di cui all'ordine del giorno, gli altri dirigenti dell'amministrazione regionale o degli enti regionali, ovvero i rappresentanti delle categorie sociali, economiche e sindacali regionali e nazionali, ovvero le societa' partecipate regionali. 7. Il comitato si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione a cui e' preposto l'assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione. 8. l'assessore, una volta l'anno, relaziona la Giunta regionale sulle attivita' programmatiche e sugli obiettivi raggiunti in ambito di semplificazione. La relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.