Art. 10 
 
Utilizzo del fondo istituito dall'art. 12 della  legge  regionale  11
  luglio 2014, n. 4 «Interpretazione  autentica  dell'art.  10  della
  legge regionale 21 settembre 2012, n. 6  (Trattamento  economico  e
  regime  previdenziale  dei  membri  del  Consiglio  della   Regione
  autonoma  Trentino-Alto  Adige)  e  provvedimenti  conseguenti»   e
  successive modificazioni. 
 
  1. Per gli anni 2020-2021,  in  ragione  degli  effetti  finanziari
negativi derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le
Province possono destinare le risorse del Fondo  istituito  dall'art.
12  della  legge  regionale  11  luglio  2014,  n.  4  e   successive
modificazioni anche per  interventi  di  sostegno  della  famiglia  e
dell'occupazione gia' disposti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
provinciali. Per i medesimi anni non trovano applicazione il comma  1
e il secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 della  legge  regionale
n. 4 del 2014.