Art. 11 
 
                Disposizioni straordinarie in materia 
                   di finanziamento di iniziative 
 
  1. La Regione puo' ammettere a finanziamento le richieste  relative
alle iniziative previste all'art. 6, comma 2, della legge regionale 2
maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni e all'art. 7, comma  1,
lettere a) e f)  della  legge  regionale  25  giugno  1995,  n.  4  e
successive modificazioni anche nei casi in cui tali iniziative  siano
state solo parzialmente realizzate a causa  di  eventi  calamitosi  o
emergenziali dichiarati con provvedimento dell'Autorita'  competente.
In tal caso le spese finanziabili sono quelle inerenti l'iniziativa e
derivanti da obblighi contrattuali sorti  prima  della  dichiarazione
dello stato di calamita' o emergenza.