Art. 11 Disposizioni straordinarie in materia di finanziamento di iniziative 1. La Regione puo' ammettere a finanziamento le richieste relative alle iniziative previste all'art. 6, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni e all'art. 7, comma 1, lettere a) e f) della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4 e successive modificazioni anche nei casi in cui tali iniziative siano state solo parzialmente realizzate a causa di eventi calamitosi o emergenziali dichiarati con provvedimento dell'Autorita' competente. In tal caso le spese finanziabili sono quelle inerenti l'iniziativa e derivanti da obblighi contrattuali sorti prima della dichiarazione dello stato di calamita' o emergenza.