Art. 4 
 
           Turno generale 2020. Compensi per i componenti 
                  gli uffici elettorali di sezione 
 
  1. In relazione al  prossimo  turno  generale  per  l'elezione  del
sindaco e dei consigli comunali e a condizione  della  contestualita'
di tale turno con il  referendum  confermativo  del  testo  di  legge
costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57  e  59  della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», ai
componenti gli  uffici  elettorali  di  sezione  sono  corrisposti  i
compensi aggiornati  al  2020  previsti  dall'art.  232  della  legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2  recante:  «Codice  degli  enti  locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige» aumentati,  limitatamente
al primo turno, del 50 per cento. 
  2. Alla copertura degli oneri provvedono  i  comuni  con  i  propri
bilanci,  tenuto  conto  del  rimborso  a  loro  spettante  ai  sensi
dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile  2020,  n.  26,
come convertito in legge con  modificazioni  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 19 giugno 2020, n. 59.