Art. 4 Turno generale 2020. Compensi per i componenti gli uffici elettorali di sezione 1. In relazione al prossimo turno generale per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali e a condizione della contestualita' di tale turno con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», ai componenti gli uffici elettorali di sezione sono corrisposti i compensi aggiornati al 2020 previsti dall'art. 232 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante: «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige» aumentati, limitatamente al primo turno, del 50 per cento. 2. Alla copertura degli oneri provvedono i comuni con i propri bilanci, tenuto conto del rimborso a loro spettante ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, come convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 19 giugno 2020, n. 59.