Art. 5 Accelerazione dei concorsi. Forme sperimentali di decentramento e digitalizzazione delle procedure 1. Gli enti locali della Regione possono applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, richiamati dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.