Art. 5 
 
           Accelerazione dei concorsi. Forme sperimentali 
         di decentramento e digitalizzazione delle procedure 
 
  1. Gli enti locali della  Regione  possono  applicare  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge  e  fino  al  31
dicembre 2020  i  principi  e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
svolgimento  delle  prove   concorsuali   in   modalita'   decentrata
e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, richiamati  dall'art.
249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.