Art. 6 Modifica dell'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona» e successive modificazioni. 1. All'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modificazioni dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Sono estese alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste per i piccoli comuni con delibera dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018. Per quanto riguarda in particolare l'attivita' anticorruzione le aziende stesse possono, nel rispetto delle indicazioni dell'ANAC, agire in forma associata o avvalersi delle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.».