Art. 6 
 
Modifica dell'art. 2 della legge regionale 21 settembre  2005,  n.  7
  concernente  «Nuovo  ordinamento  delle  istituzioni  pubbliche  di
  assistenza e  beneficenza  -  aziende  pubbliche  di  servizi  alla
  persona» e successive modificazioni. 
 
  1. All'art. 2 della legge regionale 21  settembre  2005,  n.  7,  e
successive modificazioni dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Sono  estese  alle  aziende  pubbliche  di  servizi  alla
persona e alle aziende dei  comuni  e  dei  consorzi  di  comuni  che
gestiscono residenze per anziani, le semplificazioni  in  materia  di
prevenzione della corruzione e di trasparenza previste per i  piccoli
comuni con delibera dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione  n.  1074
del 21 novembre 2018. Per quanto riguarda in particolare  l'attivita'
anticorruzione  le  aziende  stesse  possono,  nel   rispetto   delle
indicazioni dell'ANAC, agire in forma  associata  o  avvalersi  delle
rispettive  associazioni  maggiormente  rappresentative   a   livello
provinciale.».