Art. 7 
 
Modifica dell'art. 1 della legge regionale 29  ottobre  2014,  n.  10
  concernente «Disposizioni in materia di diritto di accesso  civico,
  pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  da  parte
  della  Regione  e  degli  enti  a  ordinamento  regionale,  nonche'
  modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957,  n.  11  (Referendum
  per l'abrogazione di leggi regionali)  e  16  luglio  1972,  n.  15
  (Norme  sull'iniziativa  popolare  nella  formazione  delle   leggi
  regionali e provinciali) e successive modificazioni, in  merito  ai
  soggetti   legittimati   all'autenticazione   delle    firme    dei
  sottoscrittori» e successive modificazioni. 
 
  1. Nell'art. 1, comma  1,  lettera  c)  della  legge  regionale  29
ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni le parole  «,  nonche'
per le aziende pubbliche di  servizi  alla  persona  (APSP),  per  le
aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono  residenze
per anziani,» sono soppresse.