Art. 8 
 
Modifiche alla legge regionale 17  marzo  2017,  n.  4  «Disposizioni
  urgenti concernenti la delega di funzioni  riguardanti  l'attivita'
  amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici  giudiziari»
  e successive modificazioni. 
 
  1. All'art.  1  della  legge  regionale  17  marzo  2017,  n.  4  e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel comma  1  le  parole  «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021»; 
    b) nel comma 1-bis le parole «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021».