Art. 8 Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 «Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari» e successive modificazioni. 1. All'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021»; b) nel comma 1-bis le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021».