Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) ufficio provinciale competente: ufficio apprendistato e maestro artigiano; b) esperienza professionale qualificata: l'esperienza professionale e' stata acquisita in qualita' di operaio qualificato/operaia qualificata, familiare collaboratore, titolare di un'azienda di settore, socio collaboratore o attraverso un apprendistato successivo alla formazione professionale di base.