Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a)  ufficio  provinciale  competente:  ufficio  apprendistato   e
maestro artigiano; 
    b)    esperienza    professionale    qualificata:    l'esperienza
professionale   e'   stata   acquisita   in   qualita'   di   operaio
qualificato/operaia qualificata, familiare collaboratore, titolare di
un'azienda  di  settore,  socio   collaboratore   o   attraverso   un
apprendistato successivo alla formazione professionale di base.