(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58  del
                           26 giugno 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia  di
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della  legge
15 marzo 1997, n. 59); 
  Visto il decreto-legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18   (Misure   di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19  (Misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  (Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); 
  Vista la delibera  del  Consiglio  dei  ministri  31  gennaio  2020
(Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili) con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 
  Vista la legge regionale 31  luglio  1998,  n.  42  (Norme  per  il
trasporto pubblico locale); 
  Vista la legge regionale 25 marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in
materia di cave. Modifiche alla legge regionale  n.  104/1995,  legge
regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale  n.
10/2010 e legge regionale n. 65/2014); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Nei mesi dell'emergenza sanitaria le aziende del  settore  del
trasporto pubblico locale (TPL), gomma, ferro e  nave,  subiscono  un
impatto forte in termini finanziari e, in particolare, in termini  di
mancati ricavi emergenti conseguenti al  drastico  calo  dell'utenza,
tenuto conto delle forme di sostegno statali e dei costi; 
    2. Al fine  di  dare  una  risposta  concreta  e'  necessario  un
sostegno alle imprese, in  termini  di  immediata  liquidita',  nella
forma della creazione di un fondo  speciale  regionale  per  mitigare
l'impatto dei mancati ricavi e  dei  costi  aggiuntivi  di  tutto  il
comparto del TPL ed, in modo particolare,  della  situazione  critica
relativa alla gestione dei servizi su gomma; 
    3. E' necessario destinare immediatamente  risorse  regionali  al
fondo per l'anno 2020, prevedendo, al tempo stesso, che possa  essere
alimentato da risorse  statali  trasferite  per  lo  svolgimento  del
servizio di TPL permanendo la situazione di criticita'; 
    4. E' opportuno, qualora permangano le condizioni di  criticita',
proseguire nell'azione di sostegno al comparto del TPL con  eventuali
ulteriori  misure,  da  definire  in  relazione  all'evolversi  della
situazione di eccezionalita' originata dall'emergenza sanitaria; 
    5.  Il  decreto-legge  n.  95/2012  convertito  dalla  legge   n.
135/2012, prevede all'art. 16-bis l'istituzione del  fondo  nazionale
per il concorso finanziario dello Stato agli  oneri  del  TPL,  anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario; 
    6. Il decreto-legge n. 18/2020 prevede, all'art. 92,  misure  per
contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 per il trasporto pubblico locale; 
    7. La Commissione  europea  ha  definito  principi  e  condizioni
fondamentali con il «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19»,
che permette la concessione degli aiuti in esso previsti fino  al  31
dicembre 2020, salvo  eventuali  proroghe,  e  previa  autorizzazione
della  Commissione  stessa,  dove  il  sistema   dei   trasporti   e'
contemplato; 
    8. L'art. 200 (Disposizioni  in  materia  di  trasporto  pubblico
locale)  del  decreto-legge  n.  34/2020  dispone  che,  al  fine  di
sostenere il settore del trasporto pubblico  locale  e  regionale  di
passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico  a  seguito  degli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
un fondo, con una dotazione iniziale  di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari
relativi ai passeggeri  nel  periodo  dal  23  febbraio  2020  al  31
dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi  tariffari  relativa  ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio; 
    9. A seguito dell'emanazione dei provvedimenti con i  quali,  nel
corso del mese di marzo 2020, sono state adottate misure  urgenti  di
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale,  tra  cui
la  sospensione  della  maggior  parte  delle  attivita'  produttive,
industriali  e  commerciali,  le  attivita'  estrattive  sono   state
sospese; 
    10.  Al  fine  della  salvaguardia  dell'economia  locale  e   di
alleviare problemi di liquidita' delle imprese operanti  nel  settore
estrattivo, e'  opportuno  prevedere  che  l'acconto  da  versare  ai
comuni, salvo loro diversa determinazione, entro il 30 giugno 2020 ai
sensi dell'art. 27, comma 10, della legge regionale  n.  35/2015  sia
commisurato al volume escavato dall'inizio dell'anno in corso; 
    11. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana, al fine di consentire l'immediata applicazione
delle sue disposizioni; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
              Istituzione del fondo speciale regionale 
                        «Fondo COVID-19 TPL» 
 
  1.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  delle  misure  di   contrasto   alla
diffusione del virus sui gestori del servizio di  trasporto  pubblico
locale, in considerazione dell'eccezionalita' e  grave  emergenza  in
atto nel territorio regionale che richiede  misure  straordinarie  ed
efficaci, e' istituito un fondo speciale  regionale  definito  «Fondo
COVID-19 TPL» a supporto del comparto del trasporto pubblico locale. 
  2. L'ammontare  del  fondo,  per  l'anno  2020,  e'  pari  ad  euro
46.500.000,00 di cui: 
    a) euro 16.500.000,00 di risorse regionali; 
    b) euro 30.000.000,00  di  risorse  statali,  relative  al  Fondo
nazionale per il concorso finanziario  dello  Stato  agli  oneri  del
trasporto pubblico locale  di  cui  all'art.  16-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario). 
  3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse  del  Fondo
COVID-19  TPL  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  possono   essere
incrementate  con  ulteriori  risorse  statali  trasferite   per   lo
svolgimento  del  servizio  di  TPL  permanendo  la   situazione   di
criticita'.