Art. 2 Gestione del fondo ed erogazione delle risorse 1. Le risorse del fondo sono utilizzate per mitigare l'impatto dei previsti mancati ricavi complessivi da traffico sopportati dalle aziende che espletano il servizio di trasporto pubblico locale. 2. Per l'anno 2020 le risorse del fondo, nell'ammontare complessivo di cui all'art. 1, comma 2, vengono destinate al trasporto pubblico su gomma, in ragione delle particolari criticita' di questo ambito. 3. La compensazione da erogare alle aziende di TPL costituisce una misura di carattere straordinario ed eccezionale. 4. Ai fini della quantificazione delle risorse da erogare si tiene conto dei seguenti elementi: a) risorse statali stanziate per la stessa finalita', al fine di evitare sovracompensazioni o corresponsione di somme allo stesso titolo; b) riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri; c) costi cessanti e minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; d) costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. 5. Le risorse sono corrisposte alle aziende di trasporto in forma di acconti mensili calcolati nella misura pari alla quota mensile dell'intero fondo dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020. 6. Le risorse del comma 5 sono corrisposte, salvo conguaglio o compensazione, a seguito della verifica degli elementi di cui sopra con riferimento alle mensilita' per le quali sono stati erogati gli acconti, da espletarsi previa acquisizione dei dati. 7. Le risorse che si rendono disponibili a seguito della verifica di cui sopra e oggetto di conguaglio o compensazione vengono ridistribuite alle aziende di trasporto pubblico in proporzione dell'incidenza degli elementi di cui al comma 4 nei relativi mesi. 8. Nel caso in cui il Fondo COVID-19 TPL venga alimentato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 3, l'erogazione alle aziende di trasporto pubblico avverra' secondo le modalita' previste nel presente articolo.