Art. 2 
 
           Gestione del fondo ed erogazione delle risorse 
 
  1. Le risorse del fondo sono utilizzate per mitigare l'impatto  dei
previsti mancati ricavi  complessivi  da  traffico  sopportati  dalle
aziende che espletano il servizio di trasporto pubblico locale. 
  2. Per l'anno 2020 le risorse del fondo, nell'ammontare complessivo
di cui all'art. 1, comma 2, vengono destinate al  trasporto  pubblico
su gomma, in ragione delle particolari criticita' di questo ambito. 
  3. La compensazione da erogare alle aziende di TPL costituisce  una
misura di carattere straordinario ed eccezionale. 
  4. Ai fini della quantificazione delle risorse da erogare si  tiene
conto dei seguenti elementi: 
    a) risorse statali stanziate per la stessa finalita', al fine  di
evitare sovracompensazioni o  corresponsione  di  somme  allo  stesso
titolo; 
    b) riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri; 
    c) costi cessanti e minori costi  di  esercizio  derivanti  dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
    d) costi  aggiuntivi  sostenuti  in  conseguenza  della  medesima
emergenza. 
  5. Le risorse sono corrisposte alle aziende di trasporto  in  forma
di acconti mensili calcolati nella misura  pari  alla  quota  mensile
dell'intero fondo dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020. 
  6. Le risorse del comma 5  sono  corrisposte,  salvo  conguaglio  o
compensazione, a seguito della verifica degli elementi di  cui  sopra
con riferimento alle mensilita' per le quali sono stati  erogati  gli
acconti, da espletarsi previa acquisizione dei dati. 
  7. Le risorse che si rendono disponibili a seguito  della  verifica
di  cui  sopra  e  oggetto  di  conguaglio  o  compensazione  vengono
ridistribuite alle  aziende  di  trasporto  pubblico  in  proporzione
dell'incidenza degli elementi di cui al comma 4 nei relativi mesi. 
  8. Nel caso in cui il Fondo COVID-19  TPL  venga  alimentato  sulla
base di quanto  previsto  all'art.  1,  comma  3,  l'erogazione  alle
aziende di trasporto pubblico avverra' secondo le modalita'  previste
nel presente articolo.