(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 26 giugno 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge 6 marzo 2017, n. 30 (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile); Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106); Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato); Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri); Considerato quanto segue: 1. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 1/2018 e' stata realizzata un'attivita' di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni; 2. Il d.lgs. 1/2018 attua la l. 30/2017, introducendo importanti e rilevanti novita' nella materia come l'individuazione del Presidente della Giunta regionale quale autorita' di protezione civile, l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile, il maggior spessore, nell'ambito organizzativo operativo, assegnato all'articolazione di base di protezione civile; 3. La presente legge ha lo scopo di adeguare la normativa regionale al nuovo assetto organizzativo e di funzioni della protezione civile, anche a seguito della l.r. 22/2015, in materia di riordino delle funzioni provinciali; 4. Il sistema regionale di protezione civile, istituito dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita') e i successivi provvedimenti attuativi, risulta superato rispetto al nuovo contesto normativo nazionale; 5. Risulta necessario garantire una maggiore efficacia dell'azione di protezione civile, correlata alla semplificazione dell'azione medesima, e si rende necessaria altresi' una rivalutazione del ruolo della Regione recependo quanto definito nel Codice della protezione civile di cui al d.lgs. 1/2018, di seguito denominato «Codice», in relazione alle competenze, ai principi ed alle definizioni; 6. In particolare, gli articoli della legge si riferiscono agli articoli del Codice, come segue: gli articoli 4 e 6, all'art. 11, comma 1, lettera a); l'art. 5, all'art. 11, comma 3; l'art. 7, all'art. 11, comma 1, lettera b); l'art. 8, all'art. 11, comma 1, lettera o); l'art. 9, all'art. 11, comma 1, lettera l); l'art. 10, all'art. 11, comma 1, lettera m); l'art. 11, all'art. 11, comma 1, lettera p); gli articoli 12, 13 e 14, all'art. 11, comma 1, lettera n); l'art. 15, all'art. 37; gli articoli 16 e 17, all'art. 11, comma 1, lettere c) e g); l'art. 18, all'art. 11, comma 1, lettera e); l'art. 19, all'art. 11, comma 1, lettera h); l'art. 20, all'art. 30; l'art. 22, all'art. 11, comma 2; l'art. 23, all'art. 23; l'art. 24, all'art. 11, comma 1, lettera f); l'art. 25, all'art. 11, commi 2 e 3; l'art. 27, all'art. 11, comma 1, lettera f). 7. Si prevede l'abrogazione della l.r. 67/2003 e delle successive leggi di modifica; per consentire l'adeguamento del sistema regionale di protezione civile al nuovo assetto, senza che si creino vuoti normativi, si prevede l'applicazione della disciplina previgente, soprattutto regolamentare e amministrativa, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), di seguito denominato «Codice», l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di protezione civile nell'ambito del territorio regionale, assicurando lo svolgimento delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 del Codice, nonche' il relativo adeguamento alle direttive di protezione civile adottate dal dipartimento nazionale competente ai sensi dell'articolo 15 del Codice stesso.