(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58  del
                           26 giugno 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
(Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 4,  comma  1,  lettera  c),  dello
Statuto; 
  Vista la legge 6 marzo 2017,  n.  30  (Delega  al  Governo  per  il
riordino  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di   sistema
nazionale della protezione civile); 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  (Codice  della
protezione civile); 
  Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020,  n.  4  (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
recante «Codice della protezione civile»); 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117  (Codice  del
Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b, della legge  6
giugno 2016, n. 106); 
  Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme  relative  ai
rapporti delle organizzazioni di volontariato  con  la  Regione,  gli
Enti locali e gli altri Enti  pubblici  -  Istituzione  del  registro
regionale delle organizzazioni del volontariato); 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (Legge  forestale
della Toscana); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 1/2018 e' stata  realizzata
un'attivita' di ricognizione,  riordino,  coordinamento,  modifica  e
integrazione delle disposizioni legislative vigenti che  disciplinano
il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni; 
    2. Il d.lgs. 1/2018 attua la l. 30/2017, introducendo  importanti
e  rilevanti  novita'  nella  materia   come   l'individuazione   del
Presidente della  Giunta  regionale  quale  autorita'  di  protezione
civile, l'individuazione del livello ottimale  di  organizzazione  di
strutture di protezione  civile,  il  maggior  spessore,  nell'ambito
organizzativo  operativo,  assegnato  all'articolazione  di  base  di
protezione civile; 
    3. La presente  legge  ha  lo  scopo  di  adeguare  la  normativa
regionale  al  nuovo  assetto  organizzativo  e  di  funzioni   della
protezione civile, anche a seguito della l.r. 22/2015, in materia  di
riordino delle funzioni provinciali; 
    4. Il sistema regionale di  protezione  civile,  istituito  dalla
legge regionale 29 dicembre 2003,  n.  67  (Ordinamento  del  sistema
regionale  della  protezione  civile  e  disciplina  della   relativa
attivita') e i successivi provvedimenti attuativi,  risulta  superato
rispetto al nuovo contesto normativo nazionale; 
    5.  Risulta   necessario   garantire   una   maggiore   efficacia
dell'azione di  protezione  civile,  correlata  alla  semplificazione
dell'azione  medesima,   e   si   rende   necessaria   altresi'   una
rivalutazione del ruolo della Regione recependo quanto  definito  nel
Codice della protezione civile di cui al d.lgs.  1/2018,  di  seguito
denominato «Codice», in relazione alle  competenze,  ai  principi  ed
alle definizioni; 
    6. In particolare, gli articoli della legge si  riferiscono  agli
articoli del Codice, come segue: 
      gli articoli 4 e 6, all'art. 11, comma 1, lettera a); 
      l'art. 5, all'art. 11, comma 3; 
      l'art. 7, all'art. 11, comma 1, lettera b); 
      l'art. 8, all'art. 11, comma 1, lettera o); 
      l'art. 9, all'art. 11, comma 1, lettera l); 
      l'art. 10, all'art. 11, comma 1, lettera m); 
      l'art. 11, all'art. 11, comma 1, lettera p); 
      gli articoli 12, 13 e 14, all'art. 11, comma 1, lettera n); 
      l'art. 15, all'art. 37; 
      gli articoli 16 e 17, all'art. 11, comma 1, lettere c) e g); 
      l'art. 18, all'art. 11, comma 1, lettera e); 
      l'art. 19, all'art. 11, comma 1, lettera h); 
      l'art. 20, all'art. 30; 
      l'art. 22, all'art. 11, comma 2; 
      l'art. 23, all'art. 23; 
      l'art. 24, all'art. 11, comma 1, lettera f); 
      l'art. 25, all'art. 11, commi 2 e 3; 
      l'art. 27, all'art. 11, comma 1, lettera f). 
    7. Si prevede l'abrogazione della l.r. 67/2003 e delle successive
leggi di modifica; per consentire l'adeguamento del sistema regionale
di protezione civile al nuovo assetto,  senza  che  si  creino  vuoti
normativi, si prevede  l'applicazione  della  disciplina  previgente,
soprattutto  regolamentare  e  amministrativa,  fino  all'entrata  in
vigore dei nuovi provvedimenti attuativi; 
    Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 11 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  (Codice  della  protezione
civile), di  seguito  denominato  «Codice»,  l'organizzazione  ed  il
funzionamento  del  sistema  di  protezione  civile  nell'ambito  del
territorio regionale, assicurando lo svolgimento delle  attivita'  di
protezione civile di cui all'art. 2 del Codice, nonche'  il  relativo
adeguamento  alle  direttive  di  protezione  civile   adottate   dal
dipartimento nazionale  competente  ai  sensi  dell'articolo  15  del
Codice stesso.