Art. 2 
 
            Riferimenti al Codice della protezione civile 
 
  1. Nell'ambito dell'organizzazione del sistema di protezione civile
regionale, i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22
e da 31 a  42  del  Codice  si  intendono  recepiti  senza  ulteriori
specificazioni.