Art. 3 
 
                      Attuazione amministrativa 
 
  1.  Per  l'attuazione  amministrativa  di  quanto  previsto   dalla
presente  legge,  la  Regione  applica  il  principio   generale   di
peculiarita' e semplificazione delle procedure, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettera e), del Codice.