Art. 2 Oggetto 1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al decreto legislativo n. 117/2017, reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico: a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all'art. 1, comma 1; b) determina i criteri e le modalita' con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso; c) definisce le modalita' di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonche' nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunita' regionale. 2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.