Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le  norme  di
cui al decreto legislativo n. 117/2017, reca disposizioni in  materia
di Terzo settore e nello specifico: 
    a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli  enti  del
Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all'art. 1,  comma
1; 
    b) determina i criteri e le modalita'  con  i  quali  la  Regione
promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso; 
    c) definisce le modalita' di coinvolgimento attivo degli enti del
Terzo   settore   nell'esercizio   delle   funzioni   regionali    di
programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori  in  cui  essi
operano,  nonche'  nella  realizzazione  di  specifici  progetti   di
servizio o di  intervento  finalizzati  a  soddisfare  bisogni  della
comunita' regionale. 
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente  legge,  la  Regione
supporta gli  enti  locali,  singoli  ed  associati,  anche  mediante
l'emanazione di linee guida, da approvarsi  con  deliberazione  della
Giunta regionale.