Art. 3 
 
                    Principi in tema di esercizio 
                    delle funzioni amministrative 
 
  1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli  enti  del
Servizio sanitario regionale e, nel  rispetto  della  loro  autonomia
regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del
principio  di  sussidiarieta',  nell'esercizio  delle  loro  funzioni
amministrative nelle materie di  competenza  regionale,  riconoscono,
valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione  sociale  degli  enti
del Terzo settore, del volontariato di cui all'art.  17  del  decreto
legislativo n. 117/2017 e  delle  altre  formazioni  sociali  di  cui
all'art. 1, comma 1. 
  2. Gli enti  di  cui  al  comma  1,  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni di programmazione e organizzazione a  livello  territoriale,
assicurano il coinvolgimento attivo degli  enti  del  Terzo  settore,
anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione. 
  3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene in
ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicita', evidenza
pubblica, ragionevolezza, proporzionalita', parita' di trattamento.