Art. 3 Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative 1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarieta', nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017 e delle altre formazioni sociali di cui all'art. 1, comma 1. 2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione. 3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicita', evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalita', parita' di trattamento.