Art. 4 Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro 1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017 con sede o ambito di operativita' nel territorio della Regione Toscana. 2. Le attivita' di interesse generale individuate all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 sono svolte in conformita' alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attivita' di interesse generale. 3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana). 4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operativita' delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attivita' di interesse generale ai sensi dell'art. 118, comma quarto, della Costituzione, ancorche' non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. 5. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunita' regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e societa' dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche. La Regione promuove, inoltre, la possibilita' di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal decreto legislativo n. 117/2017.