Art. 4 
 
                 Enti del Terzo settore e altri enti 
                         senza fine di lucro 
 
  1. Ai fini della presente  legge  si  considerano  enti  del  Terzo
settore i soggetti di cui  all'art.  4  del  decreto  legislativo  n.
117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo  settore  di
cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017 con sede
o ambito di operativita' nel territorio della Regione Toscana. 
  2. Le attivita' di interesse generale individuate  all'art.  5  del
decreto legislativo n. 117/2017 sono svolte in conformita' alle norme
che ne disciplinano  l'esercizio.  Sono  fatte  salve  le  discipline
normative speciali regionali delle  singole  attivita'  di  interesse
generale. 
  3. Resta fermo quanto previsto dalla  legge  regionale  31  ottobre
2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana). 
  4. La Regione, in ogni caso, promuove e  valorizza  la  presenza  e
l'operativita' delle associazioni, delle  fondazioni  e  degli  altri
enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attivita'
di interesse generale ai sensi dell'art.  118,  comma  quarto,  della
Costituzione, ancorche' non iscritti al Registro unico nazionale  del
Terzo settore. 
  5. Al fine di  valorizzare  il  volontariato  sportivo  nell'ambito
della comunita'  regionale,  la  Regione  riconosce  il  ruolo  e  le
funzioni delle associazioni e societa'  dilettantistiche  per  quanto
concerne  l'organizzazione   e   gestione   di   attivita'   sportive
dilettantistiche. La Regione promuove, inoltre,  la  possibilita'  di
partecipare, attraverso le  rispettive  reti  associative  nazionali,
alle funzioni di  co-programmazione  e  co-progettazione  di  cui  ai
successivi articoli,  nei  limiti  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo n. 117/2017.