Art. 5 Centro servizi per il volontariato e reti associative 1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'art. 3, comma 1 riconoscono il ruolo del Centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 117/2017, nella Regione Toscana e delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017. 2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il Centro servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attivita' di cui all'art. 61, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017.