Art. 5 
 
                 Centro servizi per il volontariato 
                         e reti associative 
 
  1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'art. 3, comma  1
riconoscono  il  ruolo  del  Centro  servizi  per   il   volontariato
accreditato  ai  sensi  dell'art.  61  del  decreto  legislativo   n.
117/2017, nella Regione Toscana  e  delle  reti  associative  di  cui
all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017. 
  2. Fatte  salve  le  prerogative  delle  reti  associative  di  cui
all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017, gli enti di  cui  al
comma 1 possono concludere con il Centro servizi per il  volontariato
accordi e convenzioni per lo svolgimento di attivita' di cui all'art.
61, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017.