Art. 3 
 
         Titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati 
         (Articolo 11, comma 1, lettera b), l.r. n. 82/2009) 
 
  1.  I  titoli  per  l'acquisto  dei  servizi   sociali   integrati,
costituiscono  il  controvalore  di  una   somma   utilizzabile   per
l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti  accreditati
e inseriti negli elenchi di cui agli articoli 4, comma 6, e 7,  comma
4, della l.r. n. 82/2009. 
  2. I titoli per  l'acquisto  dei  servizi  sociali  integrati  sono
concessi dalle societa' della  salute  o,  ove  non  costituite,  dai
soggetti individuati nell'ambito della convenzione socio-sanitaria di
cui art. 70-bis  della  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40
(Disciplina del Servizio sanitario  regionale),  su  richiesta  degli
interessati, sulla base del percorso assistenziale personalizzato, ai
sensi dell'articolo 7 della l.r. n.  4112005  e  dell'art.  12  della
legge regionale 18  dicembre  2008,  n.  66  (Istituzione  del  fondo
regionale per la non autosufficienza), nonche' in coerenza con l'art.
14 della l.r. 66/2008  e  nel  rispetto  della  disciplina  sull'ISEE
(Indicatore della situazione economica equivalente). 
  3. I titoli per l'acquisto sono vincolati alle prestazioni previste
nel progetto individuale di intervento e non sono cedibili a terzi. 
  4. I  beneficiari  dei  titoli  di  acquisto  dei  servizi  sociali
integrati utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale
richiede all'ente concedente il corrispettivo del valore del relativo
titolo di acquisto.