Art. 3 Titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati (Articolo 11, comma 1, lettera b), l.r. n. 82/2009) 1. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi di cui agli articoli 4, comma 6, e 7, comma 4, della l.r. n. 82/2009. 2. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dalle societa' della salute o, ove non costituite, dai soggetti individuati nell'ambito della convenzione socio-sanitaria di cui art. 70-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), su richiesta degli interessati, sulla base del percorso assistenziale personalizzato, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 4112005 e dell'art. 12 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), nonche' in coerenza con l'art. 14 della l.r. 66/2008 e nel rispetto della disciplina sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). 3. I titoli per l'acquisto sono vincolati alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e non sono cedibili a terzi. 4. I beneficiari dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale richiede all'ente concedente il corrispettivo del valore del relativo titolo di acquisto.