Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni
di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso  energetico  che
hanno una potenza nominale media di  concessione  superiore  a  3.000
kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da
canali consortili irrigui la soglia  di  3.000  kilowatt  di  potenza
nominale media di concessione e' riferita al singolo impianto. 
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle
grandi concessioni di derivazione idroelettrica  volte  a  soddisfare
per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo  del  soggetto
autoproduttore, secondo quanto disposto  dall'art.  2,  comma  2  del
decreto legislativo n. 79/1999. 
  3. Alle  concessioni  sottratte  al  campo  di  applicazione  della
presente legge, ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2015,  n.  3
(Disposizioni regionali in materia di semplificazione). 
  4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle
domande di nuova concessione di grandi derivazioni di acqua  a  scopo
idroelettrico.