Art. 2 Ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione e' riferita al singolo impianto. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 79/1999. 3. Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge, ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione). 4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle domande di nuova concessione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.