Art. 3 Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque 1. La Regione, prima della indizione della procedura ad evidenza pubblica, valuta, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel rapporto di fine concessione, l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. La valutazione tiene conto, in particolare, delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che sono soddisfatte in modo prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per l'attivazione dell'utenza ad uso potabile e' necessario avvalersi dell'opera di presa o di derivazione preesistenti, il loro utilizzo e' consentito a titolo gratuito, fatte salve le cautele indicate dall'autorita' concedente al fine di garantirne il regolare esercizio. 2. La valutazione di cui al comma 1 e' svolta, anche contestualmente per piu' concessioni, in particolare: a) in funzione del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque e in coerenza con la pianificazione di bacino vigente; b) in funzione del raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti di pianificazione regionale; c) nel rispetto delle previsioni di cui al piano paesaggistico regionale; d) tenendo conto delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di sicurezza delle opere o dei luoghi; e) in base a valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportano maggiori benefici complessivi di carattere ambientale, energetico e socio-economico. 3. La valutazione di cui al comma 1 e' di competenza della Giunta regionale, che si pronuncia con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente. 4. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico si conforma alla deliberazione di cui al comma 3.