Art. 3 
 
          Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque 
 
  1. La Regione, prima della indizione della  procedura  ad  evidenza
pubblica, valuta, anche sulla base  dei  dati  e  delle  informazioni
contenute nel rapporto di fine concessione,  l'eventuale  sussistenza
di un prevalente interesse pubblico ad un  diverso  uso  delle  acque
derivate, incompatibile, in tutto o in  parte,  con  il  mantenimento
dell'uso  a  fine  idroelettrico.  La  valutazione  tiene  conto,  in
particolare,  delle  esigenze  di  approvvigionamento  della  risorsa
idrica ad uso potabile, che  sono  soddisfatte  in  modo  prioritario
rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per l'attivazione dell'utenza  ad
uso potabile  e'  necessario  avvalersi  dell'opera  di  presa  o  di
derivazione preesistenti, il loro utilizzo  e'  consentito  a  titolo
gratuito, fatte salve le cautele indicate  dall'autorita'  concedente
al fine di garantirne il regolare esercizio. 
  2.  La  valutazione  di  cui  al   comma   1   e'   svolta,   anche
contestualmente per piu' concessioni, in particolare: 
    a) in funzione del raggiungimento e mantenimento degli  obiettivi
di qualita' dei  corpi  idrici  di  cui  alla  direttiva  comunitaria
2000/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  23  ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle  acque
e in coerenza con la pianificazione di bacino vigente; 
    b) in funzione  del  raggiungimento  degli  obiettivi  energetici
stabiliti dalla normativa vigente  e  dagli  atti  di  pianificazione
regionale; 
    c) nel rispetto delle previsioni di cui  al  piano  paesaggistico
regionale; 
    d) tenendo conto delle conoscenze e  delle  eventuali  risultanze
tecniche in merito alle condizioni di sicurezza  delle  opere  o  dei
luoghi; 
    e) in base a valutazioni in  ordine  a  differenti  utilizzi  che
comportano maggiori benefici  complessivi  di  carattere  ambientale,
energetico e socio-economico. 
  3. La valutazione di cui al comma 1 e' di competenza  della  Giunta
regionale, che si pronuncia con propria deliberazione,  acquisito  il
parere della commissione consiliare competente. 
  4. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di  grande
derivazione a scopo idroelettrico si conforma alla  deliberazione  di
cui al comma 3.