Art. 18 
 
                    Sostituzione dell'art. 28-bis 
                  della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. L'art. 28-bis della legge regionale n. 13/2018 e' sostituito dal
seguente: 
    «Art.  28-bis  (Formazione  e  sensibilizzazione  in  materia  di
sicurezza sul lavoro). - 1.  La  Regione,  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute  e
della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,   sostiene   progetti   di
sensibilizzazione  e  formazione  sul  tema  della  salute  e   della
sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle  scuole  ubicate  nel
territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalita' individuale e
collettiva sensibile al tema della sicurezza e per  la  riduzione  di
infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di  lavoro
e in ambito scolastico. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione e'  autorizzata  a
stipulare  convenzioni   con   l'Istituto   Nazionale   Assicurazione
Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti  in  materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  3. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1  la  Regione  e'
altresi' autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia e una o piu'  reti  di  scuole
istituite ai sensi dell'art. 1, comma 70, della  legge  n.  107/2015,
oppure  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 275/1999, individuate dallo stesso  Ufficio  scolastico
regionale, in  raccordo  con  la  Direzione  centrale  competente  in
materia di salute e con le aziende per l'assistenza sanitaria. 
  4. Le convenzioni di cui al comma  3  possono  essere  sottoscritte
anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai  commi  2  e  3
sono approvati dalla Giunta regionale  su  proposta  degli  Assessori
regionali competenti in materia di istruzione e salute. 
  6. Il riparto delle risorse per l'attuazione  degli  interventi  di
cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base  al  numero  delle
autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per  cento  in
base al numero degli  alunni  iscritti  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente.».