Art. 18 Sostituzione dell'art. 28-bis della legge regionale n. 13/2018 1. L'art. 28-bis della legge regionale n. 13/2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 28-bis (Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro). - 1. La Regione, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalita' individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione e' autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 la Regione e' altresi' autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e una o piu' reti di scuole istituite ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 107/2015, oppure ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, individuate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le aziende per l'assistenza sanitaria. 4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. 6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».