Art. 20 
 
     Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. L'art. 31 della legge regionale n.  13/2018  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  31  (Collaborazione  con  le  consulte  provinciali  degli
studenti). - 1.  La  Regione  assicura  un  dialogo  costante  e  una
collaborazione tra ARDIS e le  Consulte  provinciali  degli  studenti
sulle tematiche relative al diritto allo studio. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  ARDIS  e'  autorizzata  a
stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti,
anche con la  partecipazione  di  altri  soggetti  pubblici,  per  la
realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo  tra
le diverse realta' scolastiche della regione,  e  a  implementare  il
rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale
dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti  con  le
linee guida di cui all'art. 32-bis. 
  3. Un rappresentante  delle  Consulte  provinciali  degli  studenti
designato secondo le modalita' previste dalle  medesime  Consulte  e'
componente del Comitato degli studenti di cui all'art. 16 della legge
regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di  diritto  allo
studio universitario).».