Art. 22 Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 13/2018 1. All'art. 33 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa)»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi, in coordinamento temporale con il rinnovo dei piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il Piano ha validita' triennale ed e' aggiornato periodicamente, anche mediante attivita' di monitoraggio della sua attuazione.»; c) le lettere d), e) ed f) del comma 4 sono abrogate.