Art. 22 
 
       Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. All'art. 33 della legge regionale n. 13/2018 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Piano triennale per
lo sviluppo dell'offerta formativa)»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  approvato  dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione  consiliare  competente,  il
piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente  la
programmazione degli interventi, in coordinamento  temporale  con  il
rinnovo dei piani triennali dell'offerta formativa delle  istituzioni
scolastiche.  Il  Piano  ha  validita'  triennale  ed  e'  aggiornato
periodicamente, anche mediante attivita' di  monitoraggio  della  sua
attuazione.»; 
    c) le lettere d), e) ed f) del comma 4 sono abrogate.