Art. 27 Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 13/2018 1. All'art. 39 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'art. 1 commi 56, 57 e 58, della legge n. 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di: a) pari opportunita' di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale piu' svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale; b) salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilita' e per le relative famiglie, nonche' del personale docente; c) modalita' avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarita' dei soggetti interessati.»; b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza;»; c) dopo la lettera c) del comma 2 e' inserita la seguente: «c-bis) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;»; d) la lettera e) del comma 2 e' abrogata; e) la lettera f) del comma 2 e' abrogata; f) al comma 2 bis dopo le parole «lettera c)» sono inserite le seguenti: «e c-bis)».