Art. 30 
 
    Inserimento dell'art. 40-ter nella legge regionale n. 13/2018 
 
  1. Dopo l'art. 40-bis della legge regionale n. 13/2018 e'  inserito
il seguente: 
    «Art. 40-ter (Convenzioni con  le  fondazioni  bancarie  e  altri
soggetti pubblici). - 1. Al fine di  potenziare  l'offerta  formativa
delle scuole del  sistema  scolastico  regionale  e  di  favorire  la
realizzazione di interventi  su  tematiche  di  interesse  in  ambito
scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale  delle  risorse
pubbliche e private, l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
stipulare convenzioni con le  fondazioni  bancarie  regionali  e  con
altri soggetti pubblici del territorio. 
  2.  Con  deliberazione  della   Giunta   regionale,   su   proposta
dell'Assessore regionale competente in materia  di  istruzione,  sono
approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma  1  contenenti
l'indicazione degli ambiti tematici e delle tipologie  di  interventi
delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera  complementare
e coordinata da parte dei sottoscrittori.».