Art. 5 
 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale  n.  13/2018  e'  sostituito  dal
seguente: 
    »Art. 6 (Ammontare del finanziamento). - 1. Per le  finalita'  di
cui all'art. 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche
secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e  secondo  anno,
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 
  2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le  linee  guida  di
cui all'art. 32-bis stabiliscono: 
    a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto; 
    b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la
copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio. 
  3. Il finanziamento e' proporzionalmente ridotto in  misura  uguale
per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le  risorse
disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno  complessivo
quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'art. 32-bis.».