Art. 6 
 
      Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale  n.  13/2018  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 7 (Concessione ed erogazione del finanziamento). - 1. ARDIS
assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del  numero  degli
alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e  alle  classi
prima e  seconda  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  con
riferimento all'anno scolastico per il quale e' concesso. 
  2. Per le scuole statali, tale numero e'  aumentato  di  una  quota
pari al 5 per cento. 
  3.  Entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno,  ARDIS  richiede
all'Ufficio scolastico regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia  il
numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1. 
  4.  L'erogazione  del  finanziamento  avviene  in  via  anticipata,
contestualmente alla concessione, entro  il  trenta  aprile  di  ogni
anno, previa accettazione da parte delle scuole. 
  5. La rendicontazione delle spese sostenute e' presentata entro  il
termine previsto nel decreto di concessione. 
  6. Gli enti gestori delle scuole paritarie  rendicontano  le  spese
sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo  2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
  7. Alla rendicontazione e' allegato: 
    a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute; 
    b) una relazione sintetica indicante le modalita'  di  attuazione
del servizio.».