Art. 10 Funzioni dell'organo di revisione 1. L'organo di revisione: a) esprime parere di regolarita' amministrativa e contabile sulle proposte di bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, le quali sono trasmesse dal direttore dell'ASP a ciascun membro dell'organo di revisione almeno trenta giorni prima dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione; b) esprime parere in ordine a questioni concernenti la regolarita' amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ASP, nonche', nei casi di richiesta da parte del presidente, del consiglio di amministrazione o del direttore dell'ASP. In tal caso l'organo di revisione deve esprimersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere; c) esprime parere sulla proposta di acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 2/2019 e dell'art. 24 del presente regolamento; d) esercita la vigilanza sul servizio di tesoreria ed effettua periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla legge n. 2/2019 e al presente regolamento, ivi comprese le verifiche dei fondi cassa, degli altri titoli gestiti dal tesoriere nonche' sullo stato delle riscossioni e dei pagamenti. 2. I pareri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono trasmessi al consiglio di amministrazione dell'ASP in tempo utile per l'approvazione dei relativi atti, da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2019. 3. Le operazioni di verifica sono verbalizzate e riportate nel registro dei verbali dell'organo di revisione, opportunamente vidimato. 4. Il consiglio di amministrazione dell'ASP puo' disporre in qualsiasi momento verifiche straordinarie di cassa.