Art. 10 
 
                  Funzioni dell'organo di revisione 
 
  1. L'organo di revisione: 
    a) esprime parere di regolarita' amministrativa e contabile sulle
proposte di bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico
di previsione e del bilancio  annuale  economico  di  previsione,  le
quali  sono  trasmesse  dal  direttore  dell'ASP  a  ciascun   membro
dell'organo di revisione almeno trenta giorni prima dell'approvazione
da parte del consiglio di amministrazione; 
    b)  esprime  parere  in  ordine  a   questioni   concernenti   la
regolarita' amministrativa, contabile e patrimoniale  della  gestione
dell'ASP, nonche', nei casi di richiesta da parte del presidente, del
consiglio di amministrazione o del direttore dell'ASP.  In  tal  caso
l'organo di revisione  deve  esprimersi  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della richiesta di parere; 
    c) esprime parere sulla proposta di  acquisizione  di  patrimonio
immobiliare a titolo oneroso ai sensi dell'art. 17,  comma  6,  della
legge regionale n. 2/2019 e dell'art. 24 del presente regolamento; 
    d) esercita la vigilanza sul servizio di  tesoreria  ed  effettua
periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla legge  n.
2/2019 e al presente regolamento, ivi comprese le verifiche dei fondi
cassa, degli altri titoli gestiti dal tesoriere nonche'  sullo  stato
delle riscossioni e dei pagamenti. 
  2. I pareri di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  comma  1  sono
trasmessi al consiglio di amministrazione dell'ASP in tempo utile per
l'approvazione dei relativi atti, da parte di quest'ultimo, ai  sensi
dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2019. 
  3. Le operazioni di verifica  sono  verbalizzate  e  riportate  nel
registro  dei  verbali  dell'organo  di   revisione,   opportunamente
vidimato. 
  4. Il  consiglio  di  amministrazione  dell'ASP  puo'  disporre  in
qualsiasi momento verifiche straordinarie di cassa.